INAIL: INFORTUNIO DA COVID-19
“La tutela assicurativa è estesa ai casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività̀ lavorative; pertanto spetta anche ai lavoratori assicurati all’INAIL che abbiano contratto l’infezione da COVID-19, come ribadito dall’art. 42, comma 2del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (Cura Italia)”.
Così si esprime l’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), rimarcando ovviamente che i primi ad essere tutelati sono e saranno gli operatori sanitari, pubblici e privati, esposti maggiormente al rischio di contagio. A cascata, aggiunge che sono tutelati lavoratori che operano in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti.
Per i casi in cui risulti difficile ricondurre in maniera precisa la causa di contagio alle modalità operative e lavorative del soggetto contaminato, lo stesso Istituto farà̀ ricorso a tutti gli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali in proprio possesso ricorrendo quindi anche all’intervento di terze persone per la definizione delle cause.
La tutela è estesa altresì anche agli infortuni occorsi nel tragittocasa-lavoro-casa in presenza di specifici episodi contagianti, alla stregua degli infortuni “in itinere”.
È obbligo del medico certificatore trasmettere telematicamente alle Sedi INAIL di competenza il certificato medico di infortunio, come previsto dalla normativa vigente.
Permane l’obbligo per i datori di lavoro, pubblici e privati, di effettuare la denuncia di infortunio.
Un’ultima nota dell’Istituto enuncia che:
“In caso di decesso del lavoratore spettano ai familiari la rendita a superstiti ela prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro; l’erogazione di quest’ultima è prevista anche per i soggetti non assicurati con l’INAIL (militari, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, liberi professionisti)”.
Fonte: “INAIL”